Art. 3.
(Nomina, requisiti e incompatibilità del Garante nazionale).

      1. Il Garante nazionale è scelto tra persone di specchiata moralità e documentata esperienza nel campo dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori e della famiglia.
      2. Il Garante nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro. L'incarico di cui al comma 1 ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Non possono assumere l'incarico di cui al comma 1:

          a) i membri del Parlamento, i Ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, i titolari di altre cariche elettive;

          b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie e ospedaliere;

          c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi da enti pubblici;

          d) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti, di movimenti politici e di organizzazioni sindacali.

 

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      3. L'incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa.
      4. L'incarico può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.